In nome del popolo Italiano
Di seguito pubblico le motivazioni in una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Prato.
I commenti ai lettori...
"In ordine alle cartelle impugnate non sono ravvisabili vizi propri, peraltro solo in sostanza in via astratta prospettati dal ricorrente, per quanto condivisibilmente dedotto al riguardo nelle difese dell'Agente per la riscossione, anche in particolare quanto alla lamentata mancata indicazione del responsabile del procedirnento, non integrante certarmente nullità alla luce del disposto dell'art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008.
Né sono ravvisabili vizi inerenti alle notifiche degli avvisi di accertamento, poiché essendo pacificamente tali notifiche avvenute allorche Tizio era anagraficamente irreperibile ai sensi degli artt. 140 C.P.C. e 60 D.P.R. n. 600/1973, le relate di notifica risultano dalla documentazione prodotta dall'Ufficio debitamente sottoscritte dal messo Giampaolo Martini, il cui timbro è apposto sulle relate stesse.
In ordine, invece, alla questione concemente le modalità di notifica delle cartelle, che assume rilievo per disposto di legge, ai sensi degli artt. 50-77 D.P.R. n. 602/1973, in relazione alla
legittimità delle iscrizioni ipotecarie effettuate, deve rilevarsi che non può ritenersi rituale la notifica della cartella eseguita in data 16.10.2006 mediante deposito nel comune di Prato ed affissione all'albo comunale, previa constatazione dell'irreperibilità del destinatario.
Ai sensi dell'art. 60, lett. c), D.P.R. n. 600/1973 la notificazione degli atti da notificare al contribuente deve essere eseguita, salvo il caso di consegna in mani proprie, nel domicilio fiscale del destinatario.
La nozione di domicilio fiscale si rinviene poi nel precedente art. 58, che precisa, per quanto qui rileva, che le persone residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte (comma 2) e che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giomo successivo a quello in cui si sono verificate (comma 5).
Insuperabile è, dunque, il rilievo che, al di là degli inconvenienti di carattere essenzialmente empirico addotti nelle difese dell'Agente per la riscossione, avendo nella specie il contribuente regolare residenza da oltre sessanta giorni alla data della menzionata notifica nel comune di Montelupo Fiorentino, in tale suo luogo di residenza, corrispondente al suo domicilio fiscale, la notifica doveva essere eseguita, mentre la notifica nella specie effettuata secondo quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 60 cit. per il caso in cui, bene individuato il comune del domicilio fiscale, non vi sia tuttavia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, si pone al di fuori delle prescrizioni di legge.
Dovrebbe, invece, quanta alle altre notifiche, ritenersi, come per la già menzionata notifica degli avvisi di accertamento, la ritualità delle stesse, considerando che, in assenza di residenza altrove instaurata dal contribuente, non si sarebbe realizzata una causa di variazione del domicilio fiscale, ai sensi dell' art. 58 comma 5, cit., di tal che legittimo sarebbe stato, per la constatata irreperibilità del contribuente, procedersi a notifica nelle forme di cui agli artt. 60 lett. e) cit. e 140 C.P.C.
Tuttavia, l'atto con il quale si sarebbe proceduto ad iscrizione ipotecaria in base alla notifica di tali cartelle, che parrebbe essere la richiesta prodotta dalla Equitalia Polis della Gest Line all'Agenzia del Territorio, Ufficio di Massa Carrara del 29.6.2006, non contiene alcun riferimento alle cartelle notificate al contribuente, pur costituenti senza alcun dubbio il presupposto per procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell' art. 77 D.P.R. n. 602/1973, e le relate prodotte mancano del tutto di riferimenti alle cartelle di pagamento che sarebbero state notificate, di tal che non risulta possibile valutare la legittimitii dell'atto in base al quale l'iscrizione ipotecaria è stata chiesta ed effettuata.
Conseguenternente, restando superato il rilievo di ogni altra eccezione del ricorrente, deve accogliersi il ricorso quanto all'impugnativa con esso proposta delle iscrizioni ipotecarie effettuate, delle quali deve essere ordinata la cancellazione, mentre per il resto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, oltre che in considerazione della parziale soccombenza del ricorrente, alla luce del comportamento dalmedesimo tenuto attraverso la sua protratta situazione di irreperibilità, con le evidenziate conseguenze derivatene in punto di notifica degli atti a lui diretti."
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