mercoledì 6 giugno 2007

In nome del Popolo Italiano

Ieri mattina mi sono recato presso una cancelleria civile di un Tribunale Italiano per chiedere il perché non mi avessero mai comunicato un mutamento di rito e, conseguentemente, i termini per gli adempimenti previsti dall'art. 426 c.p.c..

Ovviamente, è colpa degli Ufficiali Giudiziari che non fanno il loro lavoro tempestivamente.
Mosso da spirito compassionevole, il Cancelliere mi ha regalato copia dell'ordinanza.

Dopo mezz'ora che sono tornato in studio, mi viene comunicata -a mezzo fax- l'ordinanza di cui sopra. Strana coincidenza.

Si tratta di uno sfratto ad uso non abitativo.
Io tutelo l'intimato, inizialmente moroso e che chiameremo per comodità S.p.A. Alfa, che ha pensato bene di sanare la morosità in sede d'udienza.

Ovviamente, non persistendo lo stato di morosità, il Giudice non può convalidare un bel nulla, ma controparte -legittimamente- chiede che venga accertato l'inadempimento della S.p.A. Alfa e, quindi, la risoluzione del contratto.

Il Giudice, ovviamente si riserva.

Ecco il testo della famosa ordinanza:

FISSA
avanti a sé udienza di discussione al giorno XX.10.2007 h 9.00 e seg., assegnando termine di legge alle parti per l'eventuale integrazione degli atti mediante deposito di memorie e documenti sino al 15.07.2007 e di eventuali repliche sino al 30.09.2007.

Dica il candidato, dopo aver tirato le bestemmie di rito ed assunto le vesti del legale della S.p.A. Alfa, cosa non torna in suddetta ordinanza.

9 Commenti:

Blogger Admin ha detto...

Meravigliosa ordinanza

15 giugno 2007 18.14  
Blogger Maurizio A. M. ha detto...

Ma dov'è l'errore? :-)

16 giugno 2007 10.28  
Anonymous Anonimo ha detto...

non trovo l'errore! forse il fatto che indica le "ore 9 e seguenti"?

30 ottobre 2008 18.46  
Blogger Maurizio A. M. ha detto...

Dai... pensaci bene!
Cosa c'è di strano in quell'ordinanza?
Pensa ai termini...

30 ottobre 2008 19.16  
Anonymous Anonimo ha detto...

a mauri', non ci arrivo. ti prego fammi ridere pure a me.
Armando

30 ottobre 2008 21.53  
Blogger Maurizio A. M. ha detto...

In realtà non c'è un beneamato cavolo da ridere: l'ordinanza così come è stata pronunciata è sbagliata in quanto attribuisce ad entrambe le parti i medesimi termini per l'integrazione degli atti e per la produzione dei documenti.
Avrebbe, invece, dovuto assegnare termine sino al giorno X all'intimante-ricorrente e termine sino al giorno Y all'intimato-resistente.
Il perché è evidente: io che sono intimato-resistente sono, ovviamente, convenuto nel giudizio di risoluzione per inadempimento e, quindi, devo prendere posizione sulle domande dell'attore.

Come faccio a prendere posizione se abbiamo entrambi lo stesso termine e, quindi, io non so nel dettaglio quali siano le ragioni per cui chiede la risoluzione e quali siano nel dettaglio le domande? Mi è impossibile.

La cosa è particolarmente "grave" nel rito locazioni dove le preclusioni processuali sono stringenti.

30 ottobre 2008 22.26  
Anonymous Anonimo ha detto...

tutto qui? a roma ordinanze del genere sono la prassi. poichè non sono rodato nella procedura, mi sembra - ma sicuramente mi sbaglio - che il diabolico meccanismo instaurato con l'ordinanza di mutamento del rito sia simile a quello del nuovo 183, quando sono convenuto e nella prima memoria mi ritrovo spesso (quando non preferisco depositare alcunchè)a riscrivere le stesse cose.
comunque bel blog(ghe)
ciao,
armando

31 ottobre 2008 10.06  
Blogger Maurizio A. M. ha detto...

Potrei essere d'accordo con te se non si trattasse, di fatto, della redazione degli atti introduttivi della causa e, quindi, rispettivamente, del ricorso e della comparsa di costituzione e risposta.
Se non ho contezza del contenuto del ricorso, come faccio a fare, contemporaneamente, la mia comparsa...
Comunque, nulla di male: in fondo quel giudice è anche quello che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo faceva fare le riconvenzionali al convenuto-opposto.

31 ottobre 2008 17.28  
Anonymous Anonimo ha detto...

vabbe', ma se è la reconventio reconventionis si può fare, mi pare.
Ed io che pensavo che tra le varie categorie di giuristi, i magistrti fossero secondi solo ai notai.
O mores o tempora!

31 ottobre 2008 18.50  

Posta un commento

<< Home page