giovedì 14 maggio 2009

Se parlano male degli avvocati hanno ragione

"I nostri tavoli di riunione sono sempre ovali o quadrati, perché vogliono sottolineare che il confronto deve sempre essere paritetico e costruttivo, e mai distruttivo. Una piccola cucina attrezzata offre il benvenuto a chi entra"

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sabato 9 maggio 2009

Un giorno di ordinaria follia in tribunale

Ogni tanto la Sfiga (con la maiuscola in quanto personalizzata, o meglio divinizzata) ci mette lo zampino.

In illo tempore ho fatto un decreto ingiuntivo a cui è stato attribuito il n. R.G. 1089/09.

Ad una mia "Cliente" notificano il decreto ingiuntivo n. 1089/09 ING.

Ebbene, io faccio opposizione al decreto n. 1089/09 ING ed iscrivo (o meglio pre-iscrivo)  a ruolo la causa il giorno 2 maggio 2009; all'opposizione viene assegnato il n. R.G. 5671/09.

Accedendo da polisweb qualche giorno fa, vedo che mi risulta opposto il mio decreto n. R.G. 1089/09.
Faccio passare qualche giorno in attesa che mi arrivi la citazione, ma nulla arriva.

Questa mattina, allora, mi reco in cancelleria dove scopro che:
- la cancelleria procedimenti speciali ha confuso il decreto ingiuntivo n. R.G. 1089/09 con quello n. 1089/09 ING e, quindi, l'opposizione che vedevo a video era la mia, ma a me stesso!
- la causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 5671/09 non è la mia, ma uno sfratto per morosità.

Alla fine ho "concordato" con la cancelleria che la mia 5671/09 diventasse la 5674/09...

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venerdì 17 aprile 2009

Diritto di voto ed intelletto

Non ritengo di essere una persona particolarmente intelligente, ma alcune cose che mi capitano nella vita professionale mi fanno sentire un semi Dio e, comunque, mi fanno porre serie domande sulla bontà della democrazia e del diritto di voto per tutti, a prescindere dalle capacità cognitive.

Fatto accaduto ieri.

Mi si presenta una signore lamentando di aver preso una multa per essere passato con il rosso.
Mi fa vedere la documentazione e la sentenza che ha rigettato il suo ricorso.
Sentenza ineccepibile, quindi, ciccia.

Al che mi dice "avvocato, mi è arrivata la multa per aver omesso di comunicare i dati del soggetto conducente il mezzo in relazione alla suddetta multa".
Io: "interessante, aveva comunicato i dati?"
C: "Beh, io ero andato dai vigili, i quali mi avevano dato questo modulo."
Mi presenta, quindi, un modulo compilato a penna blu in cui il suddetto Cliente aveva "comunicato" i propri dati.
Notando che si tratta di un "originale", gli chiedo se l'avesse consegnato.
C: "No, perché? Dovevo consegnarlo? Io pensavo che una volta compilato avessi comunicato i dati... Non posso mica sapere come funzionino queste cose... "
Io: "..."

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venerdì 27 marzo 2009

Ho seri problemi...

...ad collocarmi ed orientarmi nello spazio e nel tempo...

venerdì 6 febbraio 2009

Notificato questa mattina




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giovedì 5 febbraio 2009

A parlar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina -secondo round-

Botta e risposta.

Avv. Pinco Pallo:
"Caro Maurizio,
mi spiace per questo inconveniente, debbo essere franco che mi aspettavo da te un trattamento migliore. Ed invero per la pratica di XXX allo stato nemmeno io ho preso niente, ma ci rimetterò i soldi e ti manderò una somma, che ti chiedo di voler riconsiderare a fronte di ciò.
Per quanto riguarda YYY mi sembrava che avessimo chiuso la partita con una dazione brevi manu (se così non fosse mi scuso io per il disguido e provvederò a contattare YYY e a farti sistemare) e comunque mi sembrava che quando ti eri venuto in studio da me il cliente fosse stato chiaro che non voleva pagare troppo e tu eri stato d’accordo nel non chiedere nulla direttamente. 
A questo punto se vi sono delle somme che YYY ti deve, certo non quelle della tua nota pro forma gradirei poterne parlare prima con te direttamente. Ti telefono nei prossimi giorni."

Avv. Maurizio:
"Iniziamo dal principio.
Ricordo benissimo quali erano gli accordi per YYY.
Ricordo benissimo che ho “preso” 300,00.=, regolarmente conteggiati nella notula, che ho speso quasi tutti in marche da bollo.
Ricordo benissimo che ho, per mia scelta, anticipato tutte le spese di trasferta.
Ricordo anche benissimo i fax ai quali Tu non Ti sei degnato nemmeno di rispondere.
Tanto per dirne uno, quello del 27 luglio in cui lasciavo al Tuo buonsenso la determinazione delle mie spettanze… Ovviamente privo di risposta.
Ricordo anche il fax che ti ho mandato 3 mesi dopo elemosinando € 500,00.= in 5 rate da € 100,00.=. Anche questo senza risposta.
Un terzo fax, inserito nella corrispondenza della XXX, Ti avvisava che avrei richiesto i soldi al sig. YYY… Inutile dire che anche questo è stato privo di risposta.
Lo stesso sig. YYY ben si è guardato dal contattarmi una volta ricevuta la mia raccomandata…
Non ho il diritto di ritenermi preso deliberatamente in giro?

Veniamo alla pratica XXX

Il Tuo comportamento assolutamente silente, tranne una laconica telefonata di un Tuo collaboratore, è chiaro indice del Tuo interesse alla cosa, o meglio al rapporto con i Colleghi.
Ti lamenti del mio “trattamento”?
Cosa dovrei dire io che non ho mai ricevuto un Tuo cenno, se non per interposta persona?
Io che, in prima battuta, sperando in un atteggiamento collaborativo Ti ho richiesto il pagamento della mirabolante somma di € 158,43.=?
Ritengo che tale importo non sia tale da creare sbilanci nelle economie di nessuno, ma ora è una questione di principio.
Visto che sono stato trattato peggio di uno sconosciuto, mi regolo di conseguenza.
Visto che non abbiamo più nulla da dirci, puoi anche risparmiarTi la telefonata…
Vedi? Avessi tenuto alla cosa, mi avresti chiamato subito… invece “Ti chiamerò”.

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venerdì 9 gennaio 2009

In nome del popolo Italiano

Di seguito pubblico le motivazioni in una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Prato.

I commenti ai lettori...

"In ordine alle cartelle impugnate non sono ravvisabili vizi propri, peraltro solo in sostanza in via astratta prospettati dal ricorrente, per quanto condivisibilmente dedotto al riguardo nelle difese dell'Agente per la riscossione, anche in particolare quanto alla lamentata mancata indicazione del responsabile del procedirnento, non integrante certarmente nullità alla luce del disposto dell'art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008.

Né sono ravvisabili vizi inerenti alle notifiche degli avvisi di accertamento, poiché essendo pacificamente tali notifiche avvenute allorche Tizio era anagraficamente irreperibile ai sensi degli artt. 140 C.P.C. e 60 D.P.R. n. 600/1973, le relate di notifica risultano dalla documentazione prodotta dall'Ufficio debitamente sottoscritte dal messo Giampaolo Martini, il cui timbro è apposto sulle relate stesse.

In ordine, invece, alla questione concemente le modalità di notifica delle cartelle, che assume rilievo per disposto di legge, ai sensi degli artt. 50-77 D.P.R. n. 602/1973, in relazione alla
legittimità delle iscrizioni ipotecarie effettuate, deve rilevarsi che non può ritenersi rituale la notifica della cartella eseguita in data 16.10.2006 mediante deposito nel comune di Prato ed affissione all'albo comunale, previa constatazione dell'irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell'art. 60, lett. c), D.P.R. n. 600/1973 la notificazione degli atti da notificare al contribuente deve essere eseguita, salvo il caso di consegna in mani proprie, nel domicilio fiscale del destinatario.

La nozione di domicilio fiscale si rinviene poi nel precedente art. 58, che precisa, per quanto qui rileva, che le persone residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte (comma 2) e che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giomo successivo a quello in cui si sono verificate (comma 5).

Insuperabile è, dunque, il rilievo che, al di là degli inconvenienti di carattere essenzialmente empirico addotti nelle difese dell'Agente per la riscossione, avendo nella specie il contribuente regolare residenza da oltre sessanta giorni alla data della menzionata notifica nel comune di Montelupo Fiorentino, in tale suo luogo di residenza, corrispondente al suo domicilio fiscale, la notifica doveva essere eseguita, mentre la notifica nella specie effettuata secondo quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 60 cit. per il caso in cui, bene individuato il comune del domicilio fiscale, non vi sia tuttavia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, si pone al di fuori delle prescrizioni di legge.

Dovrebbe, invece, quanta alle altre notifiche, ritenersi, come per la già menzionata notifica degli avvisi di accertamento, la ritualità delle stesse, considerando che, in assenza di residenza altrove instaurata dal contribuente, non si sarebbe realizzata una causa di variazione del domicilio fiscale, ai sensi dell' art. 58 comma 5, cit., di tal che legittimo sarebbe stato, per la constatata irreperibilità del contribuente, procedersi a notifica nelle forme di cui agli artt. 60 lett. e) cit. e 140 C.P.C.

Tuttavia, l'atto con il quale si sarebbe proceduto ad iscrizione ipotecaria in base alla notifica di tali cartelle, che parrebbe essere la richiesta prodotta dalla Equitalia Polis della Gest Line all'Agenzia del Territorio, Ufficio di Massa Carrara del 29.6.2006, non contiene alcun riferimento alle cartelle notificate al contribuente, pur costituenti senza alcun dubbio il presupposto per procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell' art. 77 D.P.R. n. 602/1973, e le relate prodotte mancano del tutto di riferimenti alle cartelle di pagamento che sarebbero state notificate, di tal che non risulta possibile valutare la legittimitii dell'atto in base al quale l'iscrizione ipotecaria è stata chiesta ed effettuata.

Conseguenternente, restando superato il rilievo di ogni altra eccezione del ricorrente, deve accogliersi il ricorso quanto all'impugnativa con esso proposta delle iscrizioni ipotecarie effettuate, delle quali deve essere ordinata la cancellazione, mentre per il resto il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, oltre che in considerazione della parziale soccombenza del ricorrente, alla luce del comportamento dalmedesimo tenuto attraverso la sua protratta situazione di irreperibilità, con le evidenziate conseguenze derivatene in punto di notifica degli atti a lui diretti."

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mercoledì 24 dicembre 2008

A parlar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina

Nel parafrasare la frase attribuita -a torto od a ragione al Divo Giulio-, mi riferisco, ovviamente, agli avvocati.
Nella mia breve carriera forense mi sono reso conto che un numero sempre maggiore di avvocati, specie i più giovani, sono dei benemeriti cialtroni: sia dal punto di vista morale che da quello professionale.
Ho avuto a che fare due volte con un collega (la minuscola è d'obbligo) di Padova:
- la prima volta il cliente (suo) non mi ha pagato ed adesso ho notificato l'atto di citazione;
- la seconda, in cui sono stato nominato mero domiciliatario, il sullodato cialtrone collega non mi ha pagato la parcella da ben 170,00€.
Con il nuovo anno, preparerò l'esposto al Consiglio di Padova e successivamente notificherò l'atto di citazione.

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mercoledì 26 novembre 2008

Spam intelligente od antispam stupido?

Come tutti gli afferenti all'università degli studi di Trento sono dotato di due indirizzi mail "accademici": uno con il dominio della facoltà (@jus.unitn.it) ed uno dell'università (@unitn.it).

In questi giorni qualche benpensante ha mandato una mail spammatoria in cui si proponeva di lavorare per loro, ovviamente, offrendo miglioni di migliardi di euro di stipendio.

Fin qui, per il vero, nulla di male, o meglio, di troppo strano.

Il male è che i risponditori automatici dei vari dipendenti assenti hanno fatto un macello: a fronte di un messaggio in cui mi si chiedeva di lavorare, mi sono arrivati 80 messaggi di persone che, nel rispondere al suddetto invito, facevano presente di essere assenti sino alla data x.


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lunedì 17 novembre 2008

Boh?

Venerdì pomeriggio devo fare un intervento a "Studi e dialoghi di diritto tributario".
Avevo pensato di relazionare sull'art. 72bis D.P.R. 602/1973.
Avete suggerimenti su cosa potrei dire?
Nemmeno il braulio mi dà l'ispirazione, ed il tempo stringe!!!!